L’attestazione SOA è necessaria per chiunque esegua lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 Euro.
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di attestazione di diritto privato, appositamente autorizzati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed hanno come oggetto esclusivo l’attività di qualificazione.
L’attestazione ha una durata di cinque anni, con verifica di mantenimento dei requisiti al terzo anno.
L’attività di attestazione è disciplinata dall’art. 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) del codice degli appalti D.Lgs. 163/2006
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
§ le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 109/94
§ i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422(a) , e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443(b) , sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 109/94
§ i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter(c) del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 109/94
§ le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13;
§ i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile(d) , costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile(e) ; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13 della presente legge.
§ i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240(f) ; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13