Piani operativi dei cantieri

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che ogni impresa esecutrice per il singolo cantiere interessato deve redigere, in cui devono essere riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell’impresa.

E’ un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo sia previsto come da normativa vigente (e cioè quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea).

Il piano non affronta i rischi dati dalle scelte architettoniche o progettuali, in quanto queste vengono individuate dal Coordinatore per la progettazione attraverso il PSC.

Il POS deve riportare:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
  • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  • il nominativo del medico competente ove previsto;
  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige il Piano Operativo di Sicurezza per il singolo cantiere interessato. Con questo piano l’impresa esecutrice definisce le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza.

Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, che in alcuni casi (e cioè quando è prevista in cantiere la presenza di una sola impresa) non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere.

In presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il piano operativo diventa un piano complementare di dettaglio rispetto al PSC.

Nei lavori pubblici, quando non è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, cioè quando in cantiere opera una sola impresa, oltre al Piano Operativo di Sicurezza (POS) l’appaltatore o il concessionario è tenuto a redigere pure il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti e che effettuano lavori edili o di ingegneria civile sono tenute alla redazione del POS:

  • Imprese edili in genere
  • Impiantisti
  • Lattonieri
  • Fabbri
  • Falegnami
  • Vetrai
  • Imbianchini e tinteggiatori
  • Giardinieri (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile )

DUVRI

Cos’è il DUVRI lo stabilisce l’art 26 del D.lgs. 81/08 che recita: ” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un’unico documento di valutazione dei rischi (i cosiddetti rischi interferenti) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

P.S.C.

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative.
Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra previsto.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

  • l’indirizzo del cantiere;
  • la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere;
  • una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive,
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza.

In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali (falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall’alto) in relazione:

  • alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  • all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
  • a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
  • al rischio di annegamento;
  • agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.

In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:

  • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  • i servizi igienico-assistenziali;
  • la viabilità principale di cantiere;
  • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto disposto dal CSE;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto per i lavori sotto tensione per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;
  • le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
  • la dislocazione degli impianti di cantiere;
  • la dislocazione delle zone di carico e scarico;
  • le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
  • le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

  • al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
  • al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  • al rischio di caduta dall’alto;
  • al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
  • al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  • ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  • ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  • ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
  • al rischio di elettrocuzione;
  • al rischio rumore;
  • al rischio dall’uso di sostanze chimiche.

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