La sorveglianza sanitaria è un’attività complessa e articolata effettuata per legge da un medico specialista in Medicina del lavoro (Medico competente), che opera in piena indipendenza rispetto al Datore di lavoro in modo da valutare e dare suggerimenti per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo scienza e coscienza. La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell’idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa attraverso l’accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il lavoro comporta. La valutazione comprende accertamenti preventivi (che sono effettuati sia prima dell’assunzione che prima di un cambio di mansione) e periodici (che sono effettuati a intervalli di tempo a secondo del rischio a cui è sottoposto il lavoratore). Tali accertamenti comprendono l’esame clinico (visita medica) e indagini diagnostiche. Questi accertamenti sono effettuati allo scopo di verificare l’assenza di controindicazioni (ovvero la presenza di alterazioni dello stato di salute) alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato, al fine di valutare l’idoneità del soggetto stesso. Gli accertamenti periodici, che comprendono, oltre all’esame clinico, una serie di indagini mirate al rischio, hanno lo scopo di:
§ controllare le condizioni di salute dei lavoratori al fine di formulare un giudizio relativo all’idoneità alla prosecuzione dell’attività lavorativa a rischio;
§ verificare se un’eventuale compromissione dello stato di salute del lavoratore sia conseguenza dell’attività lavorativa;
§ verificare l’eventuale presenza di altre alterazioni che, pur non essendo correlate con l’esposizione, siano ritenute in grado di compromettere lo stato di salute qualora l’esposizione stessa prosegua.
Oltre ai precedenti, ulteriori accertamenti sanitari possono essere richiesti dal lavoratore che ritenga esistere un rapporto tra i disturbi lamentati e i rischi professionali a cui è esposto.
Il giudizio di idoneità sintetizza conoscenze relative alla situazione lavorativa a rischio e conoscenze mediche relative allo stato di salute o malattia del lavoratore. Esso è un giudizio finalizzato alla prevenzione e caratterizzato da componenti etiche e sociali non trascurabili. Il giudizio di idoneità è obbligatorio per l’inizio delle attività lavorative a rischio e per la prosecuzione di attività a rischio. Ciò comporta che non possono svolgere attività a rischio i lavoratori privi di tale giudizio e che il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti. In questo caso di giudizio di non idoneità il lavoratore può essere allontanato dall’attività a rischio in modo temporaneo o definitivo. Per evitare eventuali abusi o possibili errori, avverso il giudizio di inidoneità alla mansione formulato nel corso dell’accertamento periodico, è ammesso il ricorso all’organo di vigilanza.
Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente aggiornato un documento sanitario contenente informazioni sullo stato di salute e sul rischio professionale. Si tratta di un documento, cartaceo e su supporto elettronico, ove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di laboratorio, nonché quelli specialistici. Tutto il personale del Servizio di Sorveglianza Sanitaria che ha accesso a tale documentazione è tenuto al segreto professionale. Allo scopo di favorire il consenso e la partecipazione dei lavoratori all’attuazione della sorveglianza sanitaria, è previsto che al lavoratore venga spiegato il significato degli accertamenti diagnostici da effettuare in rapporto al rischio associato al lavoro, venga fornito il risultato degli accertamenti biologici e copia degli accertamenti diagnostici.