ORDINANZA SINDACALE
Oggetto : Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID19 nella città di Napoli
ORDINA.
- i titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; esercizi di media e grande distribuzione; attività commerciali in sede fissa; chalet; uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; impianti sportivi al coperto e palestre; attività artigianali, alimentari e non; luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento; luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi; luoghi aperti al pubblico (compresi musei, stazioni, porto ed aeroporto) e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone:
- effettuare, entro 10 giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020 e allegato alla presente ordinanza;
- esporre all’esterno del locale in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell’avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
- assicurare, all’esito dell’avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un’attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;
- posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
- esporre in modo visibile il citato decalogo dell’Istituto Superiore della Sanità.
- alle società di trasporto pubblico locale e di trasporto pubblico non di linea i cui automezzi transitano sul territorio cittadino:
- assicurare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell’utenza, effettuando la pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli abitacoli dei treni e degli autobus;
- esporre in modo visibile all’utenza idonea certificazione dell’avvenuto intervento di disinfezione;
- esporre in modo visibile il citato decalogo dell’Istituto Superiore della Sanità.
DISPONE
i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all’art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.
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